Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Consiglio di istituto triennio 12.2017-11.2020 e mail autorizzate
Cos’è il Consiglio di Istituto (CdI)?
Il CdI è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti organizzativi generali ed economici della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono diciannove:
– otto rappresentanti del personale docente
– due rappresentanti del personale A.T.A.
– quattro rappresentanti dei genitori
– quattro rappresentanti degli alunni (nel caso degli istituti comprensivi sostituiti da quattro genitori.)
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del CdI che, secondo l’attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite ELEZIONI (vedi).
Cosa fa il Consiglio di Istituto?
Le attribuzioni del CdI sono descritte dal D. Lgs 297/1994, art. 10. In particolare il C.d.I.:
– acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
– attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
– partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
– organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità del Programma annuale;
Il CdI nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.
Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione Mista.
Cos’è la Giunta esecutiva?
È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta applicazione delle delibere del CdI; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del CdI.
La Giunta viene rinnovata, come il CdI, ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: due genitori, un insegnante, un rappresentante del personale ATA Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.
È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del CdI, formalmente come uditore.
Cosa fa la Giunta esecutiva?
Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del CdI, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al CdIil programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.
La Giunta predispone l’odg del CdI tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei Genitori.
Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il CdI, organo deliberante, ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta.
Cos’è e cosa fa una Commissione?
Su tematiche particolarmente complesse, dove risultasse necessario o utile sviluppare momenti di confronto, lavoro comune, indagine e ricerca, analisi e proposte, il CdI può costituire gruppi di lavoro con un preciso mandato. Laddove possibile, è opportuno cercare di formare Commissioni miste, composte cioè da più componenti (docenti, genitori, studenti). Pur nella ristrettezza dei tempi disponibili, la Commissione può garantire al Consiglio un adeguato momento di approfondimento che dà qualità all’informazione, alla consultazione, al confronto, al processo decisorio.
Il genitore che partecipa alla giunta dovrebbe avere una particolare sensibilità e formazione per portare istanze e proposte dei genitori, per chiedere approfondimenti e documenti su temi complessi, per comunicare gli argomenti in preparazione, per non accontentarsi di un lavoro delegato al Dirigente o alla Segreteria.
Come si diventa Presidente del Consiglio d’Istituto?
Il Presidente è eletto alla prima riunione del CdI, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del CdI: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All’elezione partecipano tutte le altre componenti del CdI.
In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti).
Il CdI può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano.
Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.
Che cosa fa il Presidente del Consiglio d’Istituto?
Convoca il CdI su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Soltanto la prima convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all’elezione del Presidente).
Egli presiede e cura l’ordinato svolgimento delle sedute del CdI, affidando ad un suo membro – oppure a turno a più membri – le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali (da firmare in un registro a pagine precedentemente numerate). In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni. È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel pubblico, sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica.
Qual è il ruolo dei vari componenti del C.d.I.?
Scadenze importanti e temi particolari
√ programma annuale
√ conto consuntivo
√ approvazione PTOF e regolamenti
√ verifica intermedia programma annuale (il monitoraggio in corso d’anno permette di conoscere lo sviluppo dei progetti)
√ criteri per l’organizzazione degli interventi didattici, ossia le attività di recupero, sostegno e potenziamento
√ viaggi e visite di istruzione
Regolamento CdI
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, ogni istituto può stabilire regole interne per disciplinare le riunioni del CdI. Queste regole possono riguardare, ad esempio, le modalità per la convocazione del CdI, le variazioni dell’odg predisposto dalla Giunta, l’inserimento di punti di discussione nelle “varie ed eventuali”, la validità delle sedute e delle deliberazioni, ecc.
PICCOLO VOCABOLARIO
∗ APPROVAZIONE del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PTOF: l’approvazione è un atto formale che spetta al CdI, in quanto il PTOF viene elaborato e modificato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico nel suo atto di indirizzo al Collegio docenti, che recepisce le istanze e i bisogni formativi della comunità, delle istituzioni, del territorio, delle associazioni, dei genitori e degli studenti.
∗ AUTOFINANZIAMENTO: il CdI ha personalità giuridica, quindi delibera su contratti pluriennali, adesione a reti di scuole, accordi interistituzionali, accensione di mutui, accettazione di donazioni, ecc. I fondi necessari per l’attività dell’Istituto provengono da trasferimenti Ministeriali, da altri Enti e dalle famiglie come, ad esempio: contributi di iscrizione, versamenti per viaggi, attività integrative, ecc. In alcuni casi l’Associazione Genitori sostiene iniziative formative e progetti propri o della scuola.
∗ INDIRIZZI GENERALI PER IL PTOF: in particolare il CdI individua la mission di Istituto (ossia gli indirizzi generali, le linee portanti che ispirano l’offerta formativa), stabilisce priorità, valuta e segnala gli aspetti che necessitano di attenzione. Una rilettura dei criteri ad opera di un nuovo CdI può essere opportuna e utile per ricondurre i confronti e le decisioni alla necessaria visione di istituto ed ai valori che esprime.
∗ PROGRAMMA ANNUALE e CONTO CONSUNTIVO: sono vistati dal Collegio dei Revisori che danno garanzia di correttezza formale. Contiene la parte che definisce come acquisire risorse (dal Ministero, da altri Enti, dalle famiglie (vedi AUTOFINANZIAMENTO) e come destinare risorse al POF per progetti e attività; in base alle necessità obbligate e alle priorità stabilite, decide dove vanno impiegate le risorse. Con il Conto Consuntivo viene predisposta una Relazione Conclusiva che relaziona quantitativamente (Programma annuale) e qualitativamente (progetti finanziati, risultati raggiunti, rispondenza fra il programma previsto e la sua realizzazione nel corso dell’anno, …).
∗ REGOLAMENTO INTERNO: ogni istituzione cerca di regolare la convivenza civile mediante regole e procedure per poter “funzionare” con efficienza ed efficacia. Anche le regole hanno principi ispiratori che vengono stabiliti o modificati congiuntamente dal CdI ascoltando le proposte delle varie componenti.
NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non esplicitamente previsto dalla legge, vale quanto riportato nel Regolamento di Istituto o nel Regolamento del CdI (ove esistente).
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